ORDINANZA N. 8 DEL 4 MARZO 2021 - ATTIVITA' DI CACCIA, CONTROLLO E MONITORAGGIO FAUNISTICO IN ZONA ROSSA E ARANCIONE
Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico in zona rossa e arancione
1. E’ consentito svolgere le attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della lr 3/1994 e di contenimento ai sensi dell’art. 3 della l.r. 70/2019, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui all’art. 51 della l.r. 3/1994 e dal personale da questi delegato e coordinato in tutto l’arco delle 24 ore, secondo la tempistica prevista nei piani di controllo approvati dalla Giunta regionale, per gli interventi coordinati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/1994 e per i quali il Settore competente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamento dell'agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ed approvati con le rispettive Delibere di Giunta;
c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/1994 possono essere affidati direttamente dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controllo e monitoraggio degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia possono partecipare attivamente alle operazioni di cattura previste nei vari piani, secondo le disposizioni impartite dalle Polizie Provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all’ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;
e) è consentita l’apertura dei centri di sosta e sono consentiti gli spostamenti del personale preposto e agli interventi di controllo e contenimento faunistico e alla gestione dei centri di sosta anche nell’arco temporale 22:00-5:00;
f) i capi abbattuti, oltre ai centri di sosta di cui al punto precedente, possono anche essere destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter della l.r. 3/1994 e delle DGR 41/2020 e DGR 1147 del 03.08.2020. I capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020. Lo spostamento di tali soggetti è consentito sul territorio regionale per il ritiro e il trasporto dei capi catturati nell’ambito delle attività di cui sopra.
2. E’ consentito lo svolgimento del prelievo selettivo delle specie ungulate, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
E’ consentita l’apertura dei centri di sosta e sono consentiti gli spostamenti del personale preposto alla gestione degli stessi per il conferimento dei capi prelevati in selezione anche nell’arco temporale 22:00-5:00.
3. L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
4. Al fine di perseguire il benessere animale, in riferimento ai cani impiegati nell’ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico e per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, è consentito lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all’interno delle aree di cui all’art. 24 della l.r.3/94 e nelle aree addestramento cani poste all’interno delle aziende di cui all’art. 21 della l.r. 3/94 anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione.
5. E’ consentito lo svolgimento delle attività di monitoraggio faunistico, con le modalità ed i tempi indicati dalla Regione o organizzate dagli ATC o dagli altri titolari delle unità di gestione faunistico-venatoria:
- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell’ATC di residenza venatoria;
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
Tali monitoraggi dovranno avvenire in forma individuale sull’intero territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;