ORDINANZA REGIONE TOSCANA DEL 5 DICEMBRE 2020
Alla vigilia del passaggio dalla zona rossa alla zona arancione COVID-19, il Presidente Giani chiarisce in diretta facebook i punti salienti della nuova ordinanza che chiarisce gli spostamenti e le attività consentite in zona arancione.
Raccomandando di mantenere la massima attenzione alle misure di prevenzione per contrastare l'emergenza Covid-19 ancora in corso, al fine di scongiurare la possibilità di una terza ondata nel mese di gennaio, relativamente all'attività venatoria si specifica che è consentita, oltre che nel comune di residenza domicilio o abitazione, anche nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione nel rispetto degli spostamenti all'interno dei confini regionali.
Di seguito, il link per una diretta consultazione https://www.toscanamedianews.it/firenze-toscana-arancione-nuova-ordinanza-di-giani.htm
In particolare, nell'ordinanza n. 117 del Presidente della Giunta Regionale, di seguito allegata, si specifica che è consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell’ATC di residenza venatoria;
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.